Il trasporto di merci pericolose è da sempre un argomento molto delicato per la Commissione Europea che, per il 2022, ha rivisto interamente la direttiva sui controlli stradali ai mezzi pesanti impegnati in questo "speciale" lavoro, per renderli uniformi su tutto il territorio continentale.

La nuova direttiva che integra l'articolo 168 del Codice della Strada, prende il nome di 2022/1999 e abroga definitivamente la precedente 99/50/CE. Tra gli argomenti oggetto, una nuova divisione, in tre categorie in base alla pericolosità, delle infrazioni commesse dai trasportatori o dalle compagnie, con sanzioni differenti.

Più controlli per tutti

Uno degli obiettivi della nuova direttiva è, sicuramente, quello di intensificare i controlli e renderli uguali tra tutti gli Stati membri. Proprio questi, secondo il testo, devono accertarsi che venga controllata una proporzione rappresentativa dei trasporti su strada di merci pericolose, avvalendosi di una lista di controllo periodica.

Secondo il nuovo testo, i controlli devono essere effettuati a campione e, se possibile, coprendo un’ampia parte della rete stradale di ciascuna Nazione, in luoghi prescelti in base allo spazio di manovra e in grado di consentire la regolarizzazione delle violazioni accertate.

A tal proposito, tra i modi di messa in sicurezza la nuova direttiva introduce anche l'immobilizzazione completa del veicolo sul posto o in un altro luogo appositamente scelto, senza compromettere la sicurezza degli altri utenti della strada.

La direttiva integra l'articolo 168 del Codice della Strada, che recita:

Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali.

Tre categorie

La novità più importante contenuta nel nuovo testo è quella riguardante la divisione in tre categorie delle infrazioni commesse dalle aziende di trasporto o dagli autotrasportatori stessi. Divise per pericolosità, comportano sanzioni differenti fino all'immobilizzazione immediata del veicolo. In dettaglio:

  • violazioni che possono comportare un rischio elevato di morte, lesioni gravi personali o danni significativi all’ambiente: in questo caso deve essere disposto il fermo del veicolo immediato. Si tratta in totale di 19 violazioni, che spaziano dalla fuga di sostanze pericolose al mancato rispetto dei livelli di riempimento di cisterne o imballaggi.
  • violazioni che possono comportare un rischio di lesioni personali o danni all’ambiente: in questo caso, secondo la nuova direttiva, si devono adottare dei correttivi sul posto o, al più tardi, al termine dell’operazione di trasporto. Rientrano in questa categoria, in totale, 12 infrazioni, tra cui la mancanza dell’attrezzatura prevista dal codice di trasporto ADR, o il trasporto di merci imballate senza le adeguate precauzioni.
  • violazioni che possono comportare un rischio ridotto di lesioni personali o di danni all’ambiente: in questo caso, secondo la nuova direttiva, le misure correttive possono essere adottate anche nella sede dell’impresa successivamente al controllo su strada. Rientrano in questa categoria le infrazioni riguardanti le dimensioni delle targhe o delle etichette non conformi alle norme, oppure la mancata dotazione dei documenti necessari al trasporto nonostante registrati sugli appositi portali.