Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile scorso sono entrate in vigore le nuove regole fissate dal Decreto attuativo dell'8 aprile 2022 che modificano le norme per l'accesso alla professione e al mercato del trasporto recependo le indicazioni del regolamento comunitario 1055 del 2020.

Le novità semplificano alcune procedure per l'accesso alla professione e al mercato, eliminando alcuni vincoli ma specificando meglio i requisiti necessari.

Cosa Cambia e cosa si conferma

Ecco le principali novità articolo per articolo:

Art. 1 - Per l’esercizio dell’autotrasporto con autoveicoli di massa complessiva fino a 1,5 t e per iscriversi all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano la professione è sufficiente il solo requisito dell’onorabilità.

Art. 2 - Per l'accesso al mercato non è più necessario dimostrare di aver acquisito l'attività o il parco circolante da altra azienda o di aver immatricolato veicoli non più vecchi di Euro 3 per una massa complessiva di appena 80 tonnellate. Quindi di fatto è stata cancellata la seconda parte del comma 227 dell'Art. 2 della legge 27 Dicembre 2007 n°244. Restano invece necessari i requisiti di Onorabilità, Idoneità Professionale, Idoneità finanziaria e Stabilimento come specificato di seguito.

Art. 3 - Dimostrazione del Requisito di Stabilimento: per questo le aziende già in attività possono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in occasione insieme al primo rinnovo annuale utile dell’idoneità finanziaria e comunque entro un anno dall'entrata in vigore del decreto. Per le nuove imprese invece occorre dimostrare di avere una sede in Italia e un'officina per la manutenzione, oltre che di veicoli di proprietà o presi a noleggio con contratti di almeno 2 anni.

Art. 4 - Il Requisito di Onorabilità non è richiesto soltanto alla figura incaricata della gestione dei trasporti ma anche ad altre figure 

a) L'amministratore unico o i membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche e private (tranne le società di persone di cui al prossimo punto)e per ogni altro tipo di ente
b) I soci illimitatamente responsabili per le società di persone
c) Il titolare dell'impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell'impresa familiare
d) L'impresa stessa, in quanto applicabile.

Art. 5 - Il Requisito di Idoneità finanziaria deve essere rilasciato: 

a) Da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili sulla base dell'analisi dei conti annuali, verificato che l'impresa disponga di capitali e riserve  un capitale e di riserve pari a 9.000 euro per il primo o l'unico veicolo nella propria disponibilità e di 5.000 euro per ciascuno di quelli ulteriori

b) Da una o più banche, da compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa, sempre per l'importo previsto 

Art. 6 - Requisito di idoneità Professionale

Qui è stato introdotto un nuovo regolamento per le imprese che utilizzano esclusivamente automezzi di massa compresa tra 2,5 e 3,5 t. Nello specifico, come si legge al comma 4), per poter effettuare trasporti intracomunitari queste aziende devono essere in possesso della Licenza Comunitaria ottenibile dopo aver dimostrato di avere un gestore con attestato d’idoneità per i trasporti internazionali. Il tutto in due modi:

a) Un gestore in possesso dell’attestato per soli trasporti nazionali che abbia ricoperto questo ruolo per un periodo continuativo di 10 anni precedenti al 20 agosto 2020 presso imprese che esercitano con veicoli di massa superiore a 2,5 e fino a 3,5, può conseguire l’attestato anche per l’internazionale senza dover svolgere alcun esame.

b) Per i gestori in possesso, sempre al 20 agosto 2020, dell’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 ore (DD 30 luglio 2012, n. 207) è previsto un esame integrativo semplificato. I candidati devono però essere in possesso di un diploma di scuola superiore.

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