Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato ufficialmente l’estensione del DPCM 8 marzo 2020, in vigore da appena 48h, con cui si limitava la circolazione da e per 25 province italiane, all'intero territorio nazionale. Dunque, scompare la suddivisione tra aree ad accesso ristretto e no: l'intera Italia è diventata "Zona protetta".
Il motivo risiede nell'aumento dei casi di contagio che non consentono di considerare circoscritte le aree di possibile diffusione del COVID-19. Il nuovo decreto, firmato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale subito dopo la conferenza stampa. L'indicazione è rimanere a casa e spostarsi lo stretto indispensabile. Con le dovute deroghe.
Ma lavoro e trasporti non si fermano
L'aggiornamento, che vieta definitivamente gli assembramenti e le manifestazioni sportive, conferma le eccezioni già stabilite in precedenza per gli spostamenti con carattere di necessità, dettati da motivi di salute o di lavoro, e ovviamente i trasporti.
Questo perché, come ha sottolineato lo stesso Premier, "si vuole garantire la tutela della salute cercando di non sacrificare altri interessi", il che significa non fermare del tutto le attività produttive e commerciali. Cosa che avrebbe, nel medio-lungo termine, effetti nefasti sul piano socioeconomico. Inoltre, i trasporti sono fondamentali per l'approvvigionamento, di generi di prima necessità come supermercati e farmacie che , come stabilito rimarranno sempre aperti.
Tutte le merci possono dunque transitare Tutte le merci ( non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto, corrieri compresi. Può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci
Trasporto, permessi e sanzioni
Nel caso del trasporto merci non è necessaria l'autocertificazione, richiesta invece a chi si muove privatamente per le cause sopra citate, in quanto i documenti di trasporto sono sufficienti a dimostrare la legittimità degli spostamenti.
Chi dovesse "trasportare" per necessità lavorativa, ma non per professione principale, per esempio professionisti e artigiani o commercianti che consegnano porta a porta, possono ricorrere, in caso di controlli all'autocertificazione prevista per gli spostamenti urgenti.
Tuttavia è bene ricordare che questo non esime dalle responsabilità chi dovesse farsi vettore di diffusione del virus. Secondo l'articolo 452 del Codice penale "Delitti colposi contro la salute pubblica", se il soggetto che si sposta è ritenuto altamente a rischio o contagioso, può andare incontro ad una pena fino a 12 mesi di reclusione.