Dal 1 gennaio 2020 entrerà in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti fuori dai centri urbani per i veicoli con massa superiore a 7,5 t adibiti al trasporto merci, veicoli eccezionali o con carichi eccezionali e trasporto merci pericolose. Nel calendario sono inseriti i giorni festivi e altri giorni in cui la cicolazione potrebbe risultare particolarmente problematica.

Ricordiamo che il divieto si applica anche alle macchina agricole e ai trattori stradali in questo caso il limite di peso è calcolato sulla tara del veicolo vale a dire il peso totale meno il carico ammesso sulla ralla. Di seguito il calendario completo e le deroghe più importanti. Il testo completo del decreto è disponibile qui

Il calendario completo

Giorno/Mese

Inizio divieto

Fine divieto

Gennaio

 

 

1 mercoledì

09,00

22,00

5 domenica

09,00

22,00

6 lunedì

09,00

22,00

12 domenica

09,00

22,00

19 domenica

09,00

22,00

26 domenica

09,00

22,00

Febbraio

 

 

2 domenica

09,00

22,00

9 domenica

09,00

22,00

16 domenica

09,00

22,00

23 domenica

09,00

22,00

Marzo

 

 

1 domenica

09,00

22,00

8 domenica

09,00

22,00

15 domenica

09,00

22,00

22 domenica

09,00

22,00

29 domenica

09,00

22,00

Aprile

 

 

5 domenica

09,00

22,00

10 venerdì

14,00

22,00

11 sabato

09,00

16,00

12 domenica

09,00

22,00

13 lunedì

09,00

22,00

14 martedì

09,00

14,00

25 sabato

09,00

22,00

26 domenica

09,00

22,00

Maggio

 

 

1 venerdì

09,00

22,00

3 domenica

09,00

22,00

14 domenica

09,00

22,00

21 domenica

09,00

22,00

28 domenica

09,00

22,00

Giugno

 

 

2 martedì

07,00

22,00

7 domenica

07,00

22,00

14 domenica

07,00

22,00

21 domenica

07,00

22,00

28 domenica

07,00

22,00

Luglio

 

 

4 sabato

08,00

16,00

5 domenica

07,00

22,00

11 sabato

08,00

16,00

12 domenica

07,00

22,00

18 sabato

08,00

16,00

19 domenica

07,00

22,00

24 venerdì

16,00

22,00

25 sabato

08,00

22,00

26 domenica

07,00

22,00

31 venerdì

16,00

22,00

Agosto

 

 

1 sabato

08,00

16,00

2 domenica

07,00

22,00

7 venerdì

16,00

22,00

8 sabato

08,00

22,00

9 domenica

07,00

22,00

14 venerdì

16,00

22,00

15 sabato

07,00

22,00

16 domenica

07,00

22,00

22 sabato

08,00

16,00

23 domenica

07,00

16,00

29 sabato

08,00

16,00

30 domenica

07,00

22,00

Settembre

 

 

6 domenica

07,00

22,00

13 domenica

07,00

22,00

20 domenica

07,00

22,00

27 domenica

07,00

22,00

Ottobre

 

 

4 domenica

09,00

22,00

11 domenica

09,00

22,00

18 domenica

09,00

22,00

25 domenica

09,00

22,00

Novembre

 

 

1 domenica

09,00

22,00

8 domenica

09,00

22,00

15 domenica

09,00

22,00

22 domenica

09,00

22,00

29 domenica

09,00

22,00

Dicembre

 

 

6 domenica

09,00

22,00

8 martedì

09,00

22,00

13 domenica

09,00

22,00

20 domenica

09,00

22,00

25 venerdì

09,00

14,00

26 sabato

09,00

22,00

27 domenica

09,00

22,00

Deroghe per i veicoli provenienti o che viaggiano verso l'estero

Per i veicoli provenienti dall’estero, muniti di idonea documentazione che certifichi l’origine del viaggio e la destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore. Se c’è un solo conducente e il suo periodo di riposo giornaliero termina dopo l’inizio del divieto, il posticipo di 4 ore decorre dal termine del periodo di riposo. Per i veicoli diretti all’estero, sempre muniti di idonea documentazione che certifichi la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore. Vaticano e San Marino sono considerati come territorio italiano

Deroghe per i veicoli provenienti o che viaggiano verso la Sardegna

Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, moniti di documentazioni attestante origine e destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore, per quelli diretti all’isola è anticipato di 4 ore, per quelli che circolano per la Sardegna (ma non provengono dalla Sardegna) l’orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore e, infine, per i veicoli diretti ai porti sardi per l’imbarco il divieto non si applica.

Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sicilia

Per i veicoli che circolano per la Sicilia (ma non provengono dalla Sicilia) dopo il traghettamento, l’orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore. Se i veicoli sono diretti ai porti siciliani per l’imbarco, il divieto non si applica. Sono sempre esclusi da deroga i veicoli da/per la Calabria che passano dai porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, ma a essi sono riconosciuti un posticipo dell’orario di inizio del divieto di 2 ore e un anticipo dell’orario di termine del divieto di 2 ore. la deroga si applica sempre in caso di comprovata documentazione

Altre deroghe

Per quanto riguarda i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale definiti dalla legge del 4 agosto 1990 n° 240 è previsto un anticipo sul termine del divieto di 4 ore. Ci sono, poi, agevolazioni e deroghe speciali per il trasporto intermodale, per i veicoli appartenenti a determinati Enti, come la Croce Rossa o la Protezione Civile, per alcune tipologie di merci come i giornali, i farmaci e l’ATP. Per tutte queste categorie, l’elenco dettagliato è riportato sul Decreto stesso.