Il comune di Milano ha comunicato i dettagli del regolamento per l'accesso alla ZTL Area B per i veicoli pesanti. Come già stabilito con la circolare del luglio scorso, infatti, a partire dal 1 ottobre 2023 sarà vietato l'accesso all'area ai veicoli categorie M3 ed N3 (oltre le 12 tonnellate, trasporto passeggeri o merci), non dotati di dispositivo per il monitoraggio dell'angolo cieco.
Lo stesso divieto sarà esteso esattamente un anno dopo, ovvero dal 1 ottobre 2024, anche ai veicoli della classe inferiore, M2 e N2, ossia con MTT tra 3,5 e 12 t. Ecco i dettagli dei regolamenti che disciplinano l'accesso e le deroghe concesse a chi non si fosse ancora attrezzato a dovere.
I dispositivi
L'ordinanza obbliga dunque i proprietari dei veicoli a dotarsi di dispositivi che rilevano la presenza di pedoni o ciclisti nel cosiddetto angolo cieco, la zona del veicolo dove lo sguardo del conducente non può arrivare, ovvero davanti e lungo la fiancata, dove la visibilità sulla strada è più limitata.
I dispositivi devono dunque essere montati sul lato destro della parte anteriore e orientati appunto verso le aree non raggiungibili dallo sguardo, e dotati di sistemi di avviso acustico e/o luminoso o tattile per segnalare al conducente stesso la presenza di ostacoli e sollecitare una sua reazione.

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Gli adesivi
Non è tutto, gli obblighi includono anche la presenza di adesivi per segnalare agli utenti più vulnerabili della strada quali siano le parti dei veicoli pesanti vicino a cui è più pericoloso trovarsi. Poiché devono essere ben visibili e leggibili, gli adesivi devono essere alti almeno 25 cm e larghi almeno 17.
L'ordinanza anticipata a luglio ne prevede tre per ogni tipo di veicolo, compresi trattori, autobus, rimorchi e semirimorchi, due dei quali vanno collocati sui fianchi anteriori non oltre un metro dopo il muso (o il perno anteriore nel caso dei rimorchi) e il terzo sul lato posteriore destro, a un'altezza compresa tra i 90 e i 150 cm da terra. Ecco il riepilogo:
- Veicoli a motore: 3 adesivi sulle fiancate del veicolo (a destra e sinistra), 2 adesivi sul primo metro anteriore del veicolo, 1 a sinistra e 1 a destra e ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,50 m da terra. Sul lato posteriore destro, 1 adesivo ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,50 m da terra.
- Rimorchio: 3 adesivi sulle fiancate del rimorchio, di cui 2 sul primo metro anteriore, cioè 1 a sinistra e 1 a destra e ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,50 m da terra. Sul lato posteriore destro, 1 adesivo ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,50 m da terra.
- Semirimorchio: 3 adesivi sulle fiancate del semirimorchio di cui 2 sul primo metro anteriore dietro il perno di sterzo del veicolo, cioè 1 a sinistra e 1 a destra e ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,50 m da terra. Sul lato posteriore destro del semirimorchio 1 adesivo ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,50 m da terra.
- Autobus: 3 adesivi sulle fiancate del veicolo di cui 2 sul primo metro anteriore del veicolo, 1 a sinistra e 1 a destra e ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,50 m da terra. Sul lato posteriore destro 1 adesivo ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,50 m da terra.
La registrazione
Per dare conferma dei requisiti, i proprietari dei veicoli devono registrarsi sulla piattaforma Area B allegando fronte e retro del libretto di circolazione e la dichiarazione datata e firmata dell'installatore che ha provveduto a montare i dispositivi, con tanto di marca e modello di ogni dispositivo installato.
La deroga
Colori quali non abbiano ancora installato i dispositivi sui veicoli possono ottenere una deroga e accedere comunque all'Area B a patto di dimostrare di averli effettivamente acquistati.
Dovranno quindi comunque effettuare la registrazione al portale dell'Area B e allegare alla medesima, insieme al libretto, il contratto di acquisto dei dispositivi stessi. Questi dovranno però essere montati sui mezzi entro e non oltre il 31 dicembre del 2024 per i veicoli M3 e N3 e dal 31 dicembre 2025 per i veicoli M2 e N2.
Non c'è invece alcune deroga all'obbligo di collocare gli adesivi, che andranno apposti come e dove indicato ed essere presenti sui veicoli dall'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.
Riepilogando:
Veicoli dotati del dispositivo
- Copia fronte retro del libretto di circolazione del veicolo
- Dichiarazione datata e timbrata dell’installatore con l’indicazione della marca e del modello dei sistemi di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti utilizzati, del numero di targa e di telaio del veicolo sul quale sono installati
Veicoli i cui proprietari risultino in possesso del contratto di acquisto
- Copia fronte retro del libretto di circolazione del veicolo
- Copia datata e firmata del contratto di acquisto dei sistemi di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti con l’indicazione del numero di kit acquistati, la marca e il modello