Un passo avanti verso il miglioramento delle condizioni di lavoro degli autisti e la lotta alle pratiche sleali sul trasporto internazionale: così è stato definiti da più parti il Pacchetto Mobilità approvato con votazione del Parlamento Europeo la scorsa settimana, grazie ad una più precisa regolamentazione dei riposi, degli strumenti di vigilanza e degli spostamenti oltreconfine.
L’iter è iniziato nel 2019, con la definizione da parte del Consiglio, della Commissione e del Parlamento dell'Unione del testo definitivo. A giugno è arrivata l’approvazione della Commissione Trasporti Europea e finalmente, il 9 luglio scorso, la votazione finale del Parlamento Europeo Ecco punto per punto cosa prevede e quando entrano in vigore le disposizioni.
Dal 1° agosto 2020 – Norme sui riposi
- Gli autisti di linea internazionale dovranno rientrare regolarmente a casa ogni tre o quattro settimane al massimo, secondo l’orario di lavoro. Sarà compito dell’azienda organizzare gli spostamenti in modo da renderlo possibile.
- I riposi settimanali non potranno più essere trascorsi a bordo del mezzo. Se l’autista si trova lontano da casa, l’azienda deve provvedere alle spese di pernottamento in albergo, ostello o altro.
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- Sempre circa i riposi, agli autisti è concesso di scegliere quelli a orario ridotto (21 ore) per non più di due settimane consecutive, a patto che siano compensati da altrettanti periodi di riposo compensativo di 21 ore ciascuno da godere la settimana successiva, collegati al riposo regolare con rientro a casa.
- Anche per gli autisti che lavorano su territorio nazionale i riposi ridotti di 21 ore dovranno essere recuperati la settimana successiva con un riposo regolare (45 ore).
Dal 1° gennaio 2022 – Distacco, cabotaggio e tachigrafo 4.0
- Le aziende che svolgono trasporto internazionale dovranno dimostrare di avere un’attività sostanziale nel Paese in cui sono registrate. Più niente sedi-fantasma per società che operano di fatto in altri territori.
- A integrazione del punto precedente, i veicoli dovranno rientrare in sede almeno una volta ogni otto settimane.
- Per il cabotaggio rimane il limite massimo di tre spostamenti in territorio estero prima del rientro. Un autista che si rechi in un paese straniero, continuerà a poter effettuare soltanto tre trasporti in quel paese e nell’arco di una settimana, poi dovrà rientrare in sede anche se scarico. Inoltre non potrà recarsi di nuovo nello stato estero prima di 4 giorni.
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- Per consentire di verificare il rispetto della nuova legge, anche i furgoni leggeri con massa tecnicamente ammissibile tra 2,5 e 3,5 tonnellate utilizzati per tratte internazionali dovranno essere dotati di tachigrafo digitale, che servirà anche a registrare i passaggi da stato a stato.
- Non sarà invece obbligatoria la registrazione in caso di operazioni bilaterali semplici o con un carico o uno scarico in più per direzione, ad esempio senza scarichi nella tratta di andata ma con due tappe in quella di ritorno.