La normativa
Autovettura o autocarro
Un qualsiasi veicolo nuovo, prima di essere abilitato alla circolazione deve essere immatricolato presso il competente Ufficio provinciale della Motorizzazione civile (che rilascia le targhe e la carta di circolazione) e iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico (che rilascia il certificato di proprietà). Nel libretto di circolazione sono riportati i principali dati descrittivi del veicolo, dal numero d’immatricolazione (targa), al numero di telaio, passando per le caratteristiche tecniche e l’omologazione, fino a uso e destinazione, mentre nel certificato di proprietà sono indicati i dati relativi alla condizione giuridica del mezzo.
In generale, i veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci aventi almeno quattro ruote e massa non superiore a 3,5 tonnellate, nella classificazione internazionale, rientrano nella categoria di omologazione N1; i veicoli a motore destinati al trasporto persone, con al massimo nove posti, compreso quello del conducente, invece, rientrano nella categoria M1.
L’omologazione è di esclusiva competenza del Costruttore e dipende dalla conformità alle pertinenti disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche in materia di sicurezza, consumi ed emissioni inquinanti secondo la Direttiva europea 2007/46/CE recepita con Decreto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 28 aprile 2008. Il numero o codice di omologazione caratterizza ogni tipo di veicolo e individua univocamente i dati tecnici (tipo di motore, tipo di carrozzeria, numero di posti, dimensioni caratteristiche, ecc.).
Uno stesso modello di veicolo può essere omologato dal Costruttore in più categorie, in modo che sia possibile, poi, immatricolarlo a seconda delle esigenze, come autoveicolo o come autovettura. Per l’omologazione N1, tra l’altro, non è più necessaria la divisione tra abitacolo e vano di carico attraverso paratie metalliche o griglie, la Direttiva europea 2007/46/CE, infatti, ha abolito quest’obbligo, dando il via libera alle Case su qualunque tipologia di veicolo, non solo i furgoni, ma anche berline e monovolume, ad esempio.
In fase d’immatricolazione è necessario dichiarare quali saranno l’uso e la destinazione del mezzo: i veicoli commerciali rientrano nella classe degli autoveicoli, descritti nelle lettere f) e g), articolo 54 del Codice della Strada, ”Autoveicoli per trasporti specifici” e “Autoveicoli per uso speciale”. Si tratta, in generale, di veicoli a motore con quattro ruote, classificati nella categoria di omologazione N1 e, quindi, destinati al trasporto di merci e aventi massa massima non superiore alle 3,5 tonnellate. Tuttavia, alcuni allestimenti e modelli consentono l’immatricolazione come autovettura, secondo la descrizione alla lettera a), articolo 54 del Codice della Strada: veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.
Vie di mezzo non ce ne sono, bisogna scegliere l’una o l’altra categoria, il trasporto promiscuo di merci e persone, definito alla lettera c) dell’articolo 54 del Codice della Strada è stato definitivamente abrogato dalla Direttiva europea 98/14/CE, recepita con il Decreto del Ministro dei Trasporti del 4 agosto 1998.

